Technical Service

INFORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il presente documento delinea le linee guida delle tre principali attività svolte dall’ente accreditato: l’attività di ispezione, l’attività di prova, l’attività di omologazione e gli inerenti obblighi generali in compliance con il Regolamento europeo 2018/858, 167/2013 e 168/2013.

Il Cliente, accettando l’offerta inviata, dichiara di aver letto e compreso le informazioni ivi contenute.

 

1. ATTIVITÀ DI ISPEZIONE

I punti di seguito elencati hanno lo scopo di informare il Cliente e l’Organizzazione di prova riguardo gli argomenti principali che verranno analizzati ed approfonditi durante l’ispezione dell’attività di prova.

  • 1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  • Lo scopo dell’ispezione è quello di valutare che i risultati della prova eseguita presso l’Organizzazione di prova sianoattendibili ed affidabili.

    Tale obiettivo è perseguito attraverso la verifica, effettuata in sede d’ispezione,dell’adeguatezza della strumentazione utilizzata per le attività di prova, dei relativi certificati, l’analisi delle procedure e di tutti gli aspetti inerenti all’attività di prova, la supervisione dell’esecuzione delle attività di prova, l’esame del Test Report e comunque la valutazione di tutti quegli aspetti che possono influenzare il risultato delle attività di prova.

  • A seguito dell’ispezione dell’attività di prova i risultati saranno ritenuti attendibili o meno e quindi potranno essere utilizzati o meno dalla GreenKar Technical Service per eventuali attività correlate; se necessario, l’Organismo di Ispezione si rende disponibile per spiegazioni delle risultanze.
  • 1.2 REQUISITI DELL’ORGANIZZAZIONE DI PROVA
  • Salvo diversa richiesta del Cliente, il Responsabile Ispezione è autorizzato ad interfacciarsi con tutto il personale dell’Organizzazione di prova.
    L’Organizzazione di prova deve avere un Responsabile tecnico al quale GreenKar Technical Service farà riferimento e che indicherà al Responsabile Ispezione il personale che svolgerà le attività di prova.

    Il personale indicato dovrà essere in possesso delle necessarie competenze per svolgere la prova; tali competenze verranno verificate attraverso analisi documentale. Le attività di prova sottoposte a ispezione devono essere conformi a quanto esplicitato nella Normativa di riferimento della prova.

    L’Organizzazione di prova deve garantire il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza durante le prove come previsto dalle Normative in vigore; l’Organizzazione di prova deve preventivamente comunicare all’ispettore la valutazione fatta sui rischi inerenti all’attività di prova e deve inoltre fornire all’ispettore tutti gli eventuali dispositivi di sicurezza individuale che sono previsti per il personale di laboratorio. GreenKar Technical Service non autorizza il proprio personale a procedere con l’ispezione dell’attività di prova qualora non siano rispettate le condizioni di sicurezza previste dall’Organizzazione di prova.

  • 1.3 APPARECCHIATURE
  • GreenKar Technical Service verificherà gli strumenti e la relativa documentazione solo se questi sono utilizzati durante le attività di prova ispezionate. L’Organizzazione di prova deve essere dotata di tutte le apparecchiature (ed il relativo software,se ricorre) conformi alle specifiche delle prove.

    Con l’accettazione dell’Offerta Commerciale il Cliente dichiara e se ne assume responsabilità che l’Organizzazione di prova utilizzerà apparecchiature funzionanti; il Cliente a sua discrezione potrà rivalersi sull’Organizzazione di Prova. Tutte le apparecchiature, quelle utilizzate per le prove nonché quelle di rilevazione delle condizioni ambientali quando queste possono influire sull’esito delle prove, devono essere funzionanti e tarate (valutato in sede d’ispezione), con il certificato di taratura valido per il periodo delle prove. In fase di pianificazione dell’ispezione, all’Organizzazione di Prova sarà richiesto di fornire l’elenco e i Certificati di
    taratura degli strumenti che verranno utilizzati per le attività di prova per un controllo preventivo, al fine di valutare anticipatamente la conformità della strumentazione ai requisiti.

    Nel caso in cui non vi siano comunicazioni in merito da parte dell’Organizzazione di Prova, il cliente ne sarà informato e avrà la facoltà di annullare l’attività. In mancanza di annullamento, il personale tecnico dell’Organismo di Ispezione procederà alla pianificazione e all’organizzazione della trasferta presso l’Organizzazione di Prova, supponendo che gli strumenti e i documenti citati siano conformi a quanto previsto.

    Tale controllo preventivo non esclude l’analisi degli strumenti e quindi dei relativi Certificati di taratura durante l’ispezione dell’attività di prova.

  • Nell’eventualità in cui, durante il controllo degli strumenti e dei relativi documenti, emergano rilievi di grossa entità che minano l’attendibilità del risultato delle prove, ne sarà informato il Cliente il quale, a sua discrezione, potrà decidere di proseguire o meno le attività.

    In caso di conclusione anticipata, il servizio verrà comunque considerato erogato e i costi di trasferta verranno messi a carico del Cliente; nel caso invece il Cliente intendesse comunque proseguire con l’ispezione, l’ispettore procederà con l’attività, e verbalizzerà l’esito negativo dell’ispezione. Il risultato di prova ottenuto quindi, non potrà essere considerato attendibile ai fini di una eventuale certificazione del prodotto testato.

  • 1.4 TENUTA SOTTO CONTROLLO DEI DATI
    Qualora sia utilizzato, per le attività di prova ispezionate, un software per la gestione delle apparecchiature di prova o per l’elaborazione dei dati, l’Organizzazione di prova deve assicurarsi che sia adeguato e consenta l’emissione di un risultato attendibile. I componenti hardware e software presenti ed utilizzati per effettuare le prove ispezionate devono essere classificati e se il componente hardware/software è tarabile deve essere disponibile il certificato di
    taratura valido.
  • 1.5 REQUISITI SPECIFICI PER LA RIFERIBILITA’ DELLE MISURE
  • La taratura deglistrumenti utilizzati per le prove può essere interna o esterna. Nel caso di tarature esterne, i Certificati di taratura dovranno essere rilasciati da Organismi di taratura accreditati oppure, adducendo validi motivi, dovranno essere rilasciati da Organismi di taratura di comprovata competenza; in questo ultimo caso il certificato di taratura sarà comunque oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Ispezione per determinare l’accettabilità in base alla
    tipologia di misurazione e di prova. Per le tarature interne, la competenza dell’Organizzazione di Prova nell’effettuare le tarature non sarà verificata durante le attività di ispezione ma anche in questo caso il Responsabile di Ispezione valuterà l’accettabilità della taratura in base alla tipologia di misurazione e di prova.
  • I Certificati di taratura di ogni strumento devono contenere i risultati delle misurazioni e deve esserci evidenza del riferimento alle misure campione del Sistema Internazionale delle Unità (SI).
  • 1.6 METODI DI PROVA
  • L’Organizzazione di prova deve adottare metodi e procedure appropriati (valutati in sede di ispezione) per tutte le prove che intende eseguire secondo le Norme richieste.
  • 1.7 REGISTRAZIONI TECNICHE
  • Le registrazioni tecniche dell’Organizzazione di prova devono includere l’identità del personale responsabile per l’esecuzione di ogni prova.
  • 1.8 MODIFICHE AI RAPPORTI DI PROVA
  • L’Organizzazione di prova, in caso di modifiche dei rapporti di prova delle prove ispezionate, deve emettere un nuovo documento; tale documento deve essere chiaramente denominato come sostituto del precedente, contenere i riferimenti dell’originale ed essere identificato univocamente.

2. ATTIVITÀ DI PROVA

  • 2.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
  • Lo scopo dell’attività di prova eseguita dal laboratorio GreenKar Technical Service è quello di garantire la produzione di risultati di prova validi e affidabili, dimostrando competenza tecnica e l’adeguatezza delle proprie risorse. Il Laboratorio ritiene che l’assicurazione del risultato dei metodi di prova applicati viene garantita dal controllo della strumentazione e dei relativi certificati, dall’analisi delle procedure e di tutti gli aspetti inerenti all’attività di prova, e comunque la valutazione di tutti quegli aspetti che possono influenzare il risultato delle attività di prova.
    A seguito dell’attività di prova i risultati saranno ritenuti attendibili o meno e quindi potranno essere utilizzati o meno dalla GreenKar Technical Service per eventuali attività correlate. ll Responsabile di prova di GreenKar Technical Service rilascerà un test report.
  • 2.2 REQUISITI PER LE ATTIVITÀ DI PROVA
  • Le prove possono essere svolte anche in aree esterne al laboratorio, presso siti ritenuti idonei ai dovuti controlli e verifiche messi a disposizione dal Cliente.
  • Per i metodi di prova che richiedono particolari condizioni ambientali, il Responsabile monitora che tali condizioni siano soddisfatte per tutta la durata del test.
    Nel caso in cui le condizioni ambientali non rientrino nel range richiesto dal metodo, si sospende il test e lo si riprende nel momento in cui si siano ripristinate le condizioni necessarie.Qualora il metodo di prova lo richieda, andrà verificata la tipologia del sito, ad esempio la planarità, le condizioni del terreno, l’illuminazione.
    Il Responsabile di Prova è in possesso dei nominativi delle persone autorizzate, illustrando il comportamento da tenere e le operazioni da compiere durante le prove.

    Qualora nel sito vengano svolte altre attività e quindi sia potenzialmente presente del personale non autorizzato, il Responsabile di prova, valutando che tali presenze non vadano a compromettere i risultati di prova, delimita la zona del test con divisori ben visibili per evitare che il personale non autorizzato s’introduca all’interno della zona utilizzata per il test. Nel caso in cui del personale non autorizzato si introduca all’interno del sito di prova, o il personale autorizzato non si attenga alle indicazioni impartite dal Responsabile di prova, quest’ultimo sospenderà il test fino al ripristino delle condizioni richieste dal metodo.

    Nell’attività di prova il Cliente mette a disposizione il proprio campione di prova, ne consegue che GreenKar Technical Service non ha responsabilità in ordine alle attività di trasporto, ricevimento, conservazione, protezione ed eventualmente smaltimento. Il Responsabile di prova è autorizzato esclusivamente alla manipolazione del prodotto al fine di adattarlo all’apparecchiatura di prova o per applicare strumenti di prova su di esso, purché queste attività non prevedano lo smontaggio o la manomissione di nessun componente costruttivo del campione; non è autorizzato in nessun caso a movimentare il campione, operazione di responsabilità del personale autorizzato dal Cliente.

    Qualora vi sia urgenza o necessità di movimentare il campione, il Responsabile di prova può eccezionalmente essere autorizzato alla movimentazione solo nel caso in cui non venga meno nessuna condizione di sicurezza; un esempio potrebbe essere quello di dover effettuare piccoli spostamenti del campione per posizionarlo sulle pese o su una superficie adatta alle operazioni di rilevamento delle dimensioni.
    I campioni di prova rimangono dunque sotto il controllo e la supervisione del Cliente.

  • 2.3 GESTIONE STRUMENTI
    Tutti gli strumenti di misura disponibili all’utilizzo da parte del Laboratorio sono opportunamente tarati presso centri LAT o comunque da laboratori di taratura accreditati da un Ente di Accreditamento firmatario dell’accordo EA MLA o ILAC MRA.Il laboratorio gestisce i propri strumenti secondo i requisiti della ISO/IEC 17025:2018. Se richiesto dal Cliente il Responsabile di prova è tenuto a mostrare una copia valida del certificato di taratura, che accompagnerà sempre gli strumenti nelle apposite custodie protettive.

  • 2.4 METODI DI PROVA
    Il laboratorio è in possesso delle ultime revisioni normative. Sarà cura del Cliente specificare con esattezza la normativa contenente il metodo di prova da utilizzare.
  • 2.5 GESTIONE DEI RAPPORTI DI PROVA
  • Al termine dell’esecuzione di ogni prova viene compilato il relativo test report. La redazione del rapporto di prova è sempre a cura del Responsabile di prova che svolge la prova, il quale si assume la responsabilità dei dati inseriti all’interno del documento apponendo la propria firma nell’ultima pagina dello stesso. Il rapporto viene poi validato dal Laboratory manager.Eventuali informazioni fornite dal Cliente saranno chiaramente identificate e qualora queste influiscano sulla validità dei risultati, sarà specificato il disclaimer “Il laboratorio riporta i valori forniti dal costruttore, senza però assumersi alcuna responsabilità.”

    Nel caso in cui il Cliente richieda informazioni aggiuntive, queste possono essere riportate su un allegato. Qualora si presenti la necessità di modificare il rapporto di prova e la modifica o l’errore vengano accertati, in particolar modo nel secondo caso, si valuta l’impatto dell’errore sull’attività svolta.

    Verrà quindi emesso un nuovo rapporto di prova da consegnare al Cliente e la cui denominazione ricalcherà quella del rapporto di prova che andrà a sostituire, contraddistinta dall’aggiunta finale dell’indice di revisione. Ove appropriato, verrà indicata la motivazione della modifica.

  • 2.6 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ O NON CONFORMITÀ
  • Il Laboratorio, nel confrontare il risultato di un test con un limite, valuta la sua conformità rispetto al requisito dato. I limiti consentiti sono dettati dai Regolamenti (o altri documenti normativi) secondo i quali si svolgono le prove, pertanto non sono necessarie considerazioni sul livello di rischio associato al risultato.

3. UTILIZZO DEL MARCHIO DI ACCREDITAMENTO

  • Lo svolgimento di attività sotto accreditamento sarà segnalato con l’utilizzo del marchio di accreditamento nelle modalità stabilite dal Regolamento del NAB-MALTA “RAB2 – The Use of the Accreditation Symbol, Text Reference to Accreditation and Reference to EA MLA Signatory Status”.

4. ATTIVITÀ DI OMOLOGAZIONE, OBBLIGHI GENERALI

(Secondo i Regolamenti UE 2018/858, UE 167/2013 e UE 168/2013)

  1. L’omologazione è la procedura attraverso la quale l’Autorità di omologazione dichiara che un tipo di veicolo o dispositivo (tra cui si distinguono “sistemi”, “componenti” e “unità tecniche”) è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche, una volta svolti e superati i test previsti dalla normativa di riferimento. Il documento che attesta l’ottenimento dell’omologazione è il “certificato di omologazione”, identificato da un codice alfanumerico.
  2. GreenKar Technical Service essendo stato designato come Servizio Tecnico svolge servizi finalizzati all’ottenimento di omologazione globali, parziali e individuali rilasciate dalle Autorità di omologazione per diverse tipologie di veicoli/dispositivi.
  3. Il servizio tecnico consente alle Autorità di omologazione designanti e all’Ente di accreditamento NAB Malta di assistere alle prove o alle ispezioni ai fini omologativi eseguite dal servizio tecnico. La presenza di personale delle Autorità di omologazione e del NAB Malta sarà comunicata al Cliente per opportuna conoscenza, prima dell’effettuazione della prova o dell’ispezione.

    4.1 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE

Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti da essi fabbricati e immessi sul mercato sono stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni stabilite dal Regolamento (Art. 13 Regolamento UE 2018/858). Il costruttore è responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione.

Nel caso di un’omologazione in più fasi, il costruttore è responsabile anche dell’omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. Il costruttore che modifica componenti, sistemi o entità tecniche indipendenti già omologati in fasi precedenti è responsabile dell’omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti modificati.

Il costruttore della fase precedente fornisce al costruttore della fase successiva informazioni in merito a qualsiasi variazione che possa influire sull’omologazione di un componente, di un sistema o di un’entità tecnica indipendente o sull’omologazione globale di un tipo di veicolo. Tali informazioni sono fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione dell’omologazione globale di un tipo di veicolo e al più tardi alla data di inizio della costruzione del veicolo incompleto.

Il costruttore che modifica un veicolo incompleto in modo tale che esso sia classificato in una categoria di veicoli diversa, con la conseguenza che le prescrizioni già valutate in una fase di omologazione precedente sono cambiate, è responsabile anche della conformità alle prescrizioni applicabili alla categoria di veicoli nella quale il veicolo modificato è classificato.

Ai fini dell’omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, un costruttore stabilito al di fuori dell’Unione designa un rappresentante unico stabilito nell’Unione che lo rappresenti dinanzi all’autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell’Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell’omologazione UE.

Il costruttore garantisce che i suoi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti non sono progettati per incorporare strategie o altri mezzi che alterino le prestazioni registrate durante le procedure di prova in modo tale da determinarne la non conformità al regolamento UE 2018/858 quando operano in condizioni che ci si può ragionevolmente aspettare in caso di funzionamento normale.

Il costruttore stabilisce procedure volte a garantire che la produzione in serie di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti resti conforme al tipo omologato.

Il costruttore esamina eventuali reclami da ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi,
componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori che ha immesso sul mercato. Il costruttore tiene un registro di tali reclami comprendente, per ciascuno di essi, una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare con precisione il tipo interessato di veicolo, sistema, componente, entità tecnica indipendente, parte o accessorio e, in caso di reclami motivati, ne tiene informati i propri distributori e importatori.

Oltre alla targhetta regolamentare apposta sui veicoli e ai marchi di omologazione apposti sui loro componenti o sulle loro entità tecniche indipendenti, il costruttore appone il suo nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e il proprio indirizzo nell’Unione sui loro veicoli, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del componente o dell’entità tecnica indipendente.

Il costruttore garantisce che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente è sotto la sua responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite nel regolamento UE 2018/858.

Il costruttore di veicoli mette a disposizione i dati occorrenti ai fini delle prove da parte di terzi relative a eventuali non conformità, inclusi tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all’omologazione.

Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che sono stati immessi sul mercato o che sono entrati in circolazione non siano conformi al regolamento UE 2018/858 o qualora l’omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati inesatti, il costruttore adotta immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori, per ritirarli dal mercato o per richiamarli, a seconda dei casi.

Il costruttore informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, specificando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.

Per maggiori dettagli, si faccia riferimento agli Artt. 13 e 14 del CAPO II regolamento UE 2018/858, se del caso Artt. 8 e 9 del CAPO II regolamento UE 167/2013 e art. 9 e 10 del CAPO II regolamento UE 168/2013.

4.2 OBBLIGHI DEL RAPPRESENTANTE DEL COSTRUTTORE

Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante:

  1. abbia accesso al certificato di omologazione UE e ai relativi allegati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell’Unione; tale documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo il termine di validità dell’omologazione UE di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente;
  2. fornisca a un’autorità di omologazione, su richiesta motivata di quest’ultima, tutte le informazioni, la documentazione ed eventuali altre specifiche tecniche, compreso l’accesso a software e algoritmi, necessarie adimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;
  3. collabori con le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli accessori che rientrano nel mandato;
  4. informi immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità attinenti ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori che rientrano nel mandato;
  5. abbia il diritto di porre fine al mandato senza penale se il costruttore agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal regolamento. Il rappresentante del costruttore che ponga fine al mandato informa immediatamente sia l’Autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione sia la Commissione. (Art. 15 del CAPO II regolamento UE 2018/858, Art. 10 del CAPO II regolamento UE 167/2013 e art. 11 CAPO II regolamento UE 168/2013).

4.3 OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI

Prima di immettere sul mercato veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati, gli importatori si accertano che siano oggetto di un certificato di omologazione UE valido e che i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all’articolo 13, paragrafo 8 del Regolamento europeo 2018/858.

Per i veicoli, l’importatore si accerta che siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.
Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non sia conforme alle prescrizioni del regolamento UE 2018/858, e in particolare non corrisponda alla relativa omologazione, gli importatori non immettono sul mercato, non consentono l’entrata in circolazione, né immatricolano il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente fino a quando non sia stata ripristinata la conformità.

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio presenti un grave rischio, gli importatori ne informano il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, gli importatori informano anche l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione.

Gli importatori appongono il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio commerciale registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati sul veicolo, sul componente, sull’entità tecnica indipendente, sulla parte o sull’accessorio oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o su un documento del componente, dell’entità tecnica indipendente, dell’accessorio.

Gli importatori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano corredati delle istruzioni e delle informazioni prescritte all’articolo 59 del Reg. UE 2018/858 nella lingua o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.

Per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori che hanno immesso sul mercato e tengono i loro distributori informati in merito a tali reclami e richiami.

Gli importatori informano immediatamente il costruttore interessato in merito ai reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori da loro immessi sul mercato.

Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente è sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento UE 2018/858.

Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che sono stati immessi sul mercato dagli importatori non siano conformi al presente regolamento, gli importatori adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conformi tali veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori sotto la supervisione del costruttore, a ritirarli dal mercato o a richiamarli, a seconda dei casi. Gli importatori informano
anche il costruttore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE.

Qualora veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori immessi sul mercato comportino un grave rischio, gli importatori forniscono immediatamente informazioni dettagliate sul grave rischio ai costruttori, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato.

Gli importatori informano altresì le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa e forniscono, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e a qualsiasi misura adottata dal costruttore.
Per maggiori dettagli, si faccia riferimento agli Artt. 16 e 17 del CAPO II regolamento UE 2018/858, Art. 20 del CAPO II regolamento UE 2018/858, se del caso Artt. 11 e 12 del CAPO II regolamento UE 167/2013, Art. 12 e 13 del CAPO II regolamento UE 168/2013.

4.4 OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Prima della messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti, i distributori verificano che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti siano muniti della targhetta regolamentare o del marchio di omologazione prescritti, che siano corredati dei documenti prescritti e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, come richiesto dall’articolo 59 del Reg. UE 2018/858, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro interessato e che il costruttore e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 13, paragrafo 8, e all’articolo 16, paragrafo 5 dello stesso Regolamento.

I distributori informano immediatamente il costruttore interessato in merito ai reclami da essi ricevuti in relazione a rischi, presunti incidenti e questioni di non conformità riguardanti veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori che hanno messo a disposizione sul mercato.
I distributori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non ne pregiudichino la conformità alle prescrizioni stabilite nel regolamento UE 2018/858.

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio non sia conforme, i distributori ne informano il costruttore, l’importatore e l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione UE.

Per maggiori dettagli, si faccia riferimento agli Artt. 18 e 19 del CAPO II regolamento UE 2018/858; Art. 20 del CAPO II regolamento UE 2018/858 e Artt. 13 e 14 del CAPO II regolamento UE 167/2013; Art. 14 e 15 del CAPO II regolamento UE 168/2013. Per ulteriori dettagli normativi sulle omologazioni si può far riferimento ai testi integrali dei regolamenti UE 2018/858, UE 167/2013 e UE 168/2013.

5. RECLAMI E RICORSI

  • Nel caso in cui il Cliente intenda contestare le decisioni prese dall’Ispettore o dal Responsabile di prova, deve essere inviato un atto di opposizione (ricorso) indirizzato alla Direzione di GreenKar Technical Service entro 20 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione relativa alla decisione che si intende impugnare. Il ricorrente riceverà una risposta entro 40 giorni lavorativi dalla ricezione del ricorso.Qualora il Cliente intenda contestare il generale operato di GreenKar Technical Service (reclamo) deve essere inviata una comunicazione scritta al Responsabile Qualità del GreenKar Technical Service. Il reclamante riceverà una risposta entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.

    GreenKar Technical Service non prende in considerazione ricorsi e reclami che non rispettino questa modalità.

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